{"id":21145,"date":"2020-05-03T07:55:01","date_gmt":"2020-05-03T06:55:01","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.publycom.it\/?p=21145"},"modified":"2020-05-03T07:55:03","modified_gmt":"2020-05-03T06:55:03","slug":"mascherine-seconde-case-monitoraggio-dei-casi-ecco-lordinanza-regionale-n-50","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/demo.publycom.it\/?p=21145","title":{"rendered":"Mascherine, seconde case, monitoraggio dei casi: ecco l\u2019ordinanza regionale n. 50"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla &#8220;Babele&#8221; di decreti e ordinanze che, in queste ultime settimane, hanno via via plasmato la nostra esistenza, si aggiunge l\u2019ordinanza n. 50 che il presidente della Regione Piemonte,\u00a0<strong>Alberto Cirio<\/strong>, ha firmato nella giornata di sabato 2 maggio e<strong> che sar\u00e0 valida dal 4 al 17 maggio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vediamo quali sono le\u00a0<strong>principali disposizioni<\/strong> che, ovviamente, vanno a sommarsi a quelle disposte dalle autorit\u00e0 nazionali talvolta rafforzandole, in altre alleggerendole.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La novit\u00e0 principale \u00e8 l&#8217;obbligo che l&#8217;ordinanza introduce di\u00a0<strong>indossare le mascherine<\/strong>\u00a0nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilit\u00e0 non compatibili con l &#8216;uso continuativo delle mascherine).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altro nodo centrale: la mobilit\u00e0 non legata al lavoro. Da luned\u00ec 4 \u00e8 consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell&#8217;ambito del territorio regionale per raggiungere\u00a0<strong>le seconde case<\/strong>\u00a0in affitto o di propriet\u00e0 esclusivamente per svolgere le attivit\u00e0 di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili e a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma \u00e8 obbligatorio il rientro in giornata presso l&#8217;abitazione abituale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto concerne la tutela degli operatori sanitari \u00e8 disposto che nelle strutture sanitarie deve essere attuato un\u00a0<strong>monitoraggio clinico\u00a0<\/strong>degli operatori  con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro. Viene mantenuto il\u00a0<strong>divieto di ingresso ai visitatori<\/strong>\u00a0in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra le disposizioni contenute nell&#8217;ordinanza un capitolo corpoo \u00e8 dedicato agli animali e alla loroc ura: \u00e8 consentito l&#8217;allenamento e l\u2019addestramento di\u00a0<strong>cavalli<\/strong>, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all&#8217;interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non pu\u00f2 intrattenersi pi\u00f9 di 120 minuti, l&#8217;impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere \u00e8 minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi. E&#8217; consentita l&#8217;attivit\u00e0 degli esercizi di\u00a0<strong>toelettatura degli animali di compagnia<\/strong>, purch\u00e9 il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalit\u00e0 &#8220;consegna animale- toelettatura- ritiro animale&#8221; garantendo il distanziamento sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019ordinanza comprende anche\u00a0<strong>altre disposizioni<\/strong> che ricalcano norme di carattere generale gi\u00e0 ampiamente entrate nel sentire comune oltre che in diversi provvedimenti nazionali: obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5\u00b0 C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficolt\u00e0 respiratorie, riduzione dell&#8217;olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante; accesso alle attivit\u00e0 commerciali limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l&#8217;accompagnamento di altra persona; effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purch\u00e9 nel rispetto dell&#8217;osservanza delle norme igienico-sanitarie; accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco; obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell&#8217;utilizzo di mascherine e guanti monouso; divieto alla sosta e all&#8217;assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati; blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all&#8217;interno dei all&#8217;interno dei locali; accesso agli Uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l&#8217;erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leggi in testo completo: <a href=\"https:\/\/www.regione.piemonte.it\/web\/sites\/default\/files\/media\/documenti\/2020-05\/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf\">https:\/\/www.regione.piemonte.it\/web\/sites\/default\/files\/media\/documenti\/2020-05\/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._50_-_2_maggio_2020.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Alla &#8220;Babele&#8221; di decreti e ordinanze che, in queste ultime settimane, hanno via via plasmato la nostra esistenza, si aggiunge l\u2019ordinanza n. 50 che il presidente della Regione Piemonte,\u00a0Alberto Cirio, ha firmato nella giornata di sabato 2 maggio e che sar\u00e0 valida dal 4 al 17 maggio. 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